Art. 9.
(Servizi d'interesse generale).

      1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo economico, civile e sociale dei territori di montagna, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato garantiscono ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adeguati livelli di fruibilità dei servizi pubblici, attraverso la promozione di forme di associazione, di convenzionamento e di collaborazione tra enti e soggetti sia pubblici che privati, che consentano di garantirne la gestione in condizioni di continuità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, economicità e flessibilità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi.
      2. Gli enti di cui al comma 1, nel determinare la rilevanza economica dei servizi pubblici, devono valutare l'esistenza di un mercato per l'erogazione del singolo servizio con le modalità, la qualità, il prezzo e ogni altro elemento caratterizzante il medesimo, anche mediante analisi e indagini specifiche e verificando l'effettiva incidenza dello stesso sugli scambi al di fuori del contesto locale.
      3. Lo Stato promuove il decentramento nelle zone montane di attività e di servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree urbane, quali gli istituti tecnici di ricerca o di formazione, i laboratori, i musei e gli istituti di cura, di assistenza o di riabilitazione.